mercoledì 13 novembre 2013

lettera per Regolamento Edilizio di Ledha Milano

Spett.le
Ada Lucia De Cesaris Vice sindaco, Urbanistica, Edilizia Privata, Agricoltura
Milano, 12 Novembre 2013
Gentile Assessore,
sono Marco Rasconi, Presidente della LEDHA di Milano, associazione di secondo livello che raggruppa 17 realtà del mondo associativo milanese che si occupano di tutte le disabilità: motorio, cognitivo e sensoriale. Il nostro obiettivo è quello di affiancarci alla macchina comunale per confrontarci sui temi e sulle politiche atte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità partendo dai diritti.
Pensiamo che il processo di redazione del Nuovo Regolamento Edilizio sia, in quest'ottica, un'occasione importante per promuovere ulteriormente la Progettazione Universale che, nei vent'anni che sono passati dal precedente Regolamento, ha visto un grande sviluppo, non tanto in campo normativo, quanto nella sensibilità delle persone e nella cultura progettuale.
Pensiamo quindi che sia corretta la strategia di coinvolgere il mondo associativo in questo processo e Vi ringraziamo di aver messo in atto questo tipo di collaborazione. È sicuramente importante per il Comune di Milano, anche nel regolamento, dare un segno forte che promuova la cultura della non discriminazione delle persone con disabilità, una progettazione orientate ai criteri della Progettazione Universale e l'attenzione alle esigenze dell'utenza ampliata.
Questo processo di revisione, inoltre, può essere anche occasione per risolvere alcuni aspetti procedurali o di interpretazione normativa che limitano a volte gli interventi di adeguamento.
In relazione alla bozza di testo del Regolamento Edilizio e in particolare all'Art. 78, come LEDHA Milano e attraverso la consultazione con i nostri tecnici, tra cui l'architetto Giovanni del Zanna e l'architetto Marco Buttafava, formuliamo le seguenti indicazioni:
 Titolo II - Qualità dell'Abitare: In linea con il precedente Regolamento Edilizio ci piacerebbe che un primo articolo sull'Accessibilità - quello più a carattere generale - possa essere posto nel Titolo II in cui si parla di “qualità dell'abitare”.
 Come mondo dell'associazionismo spingiamo le persone con disabilità a partecipare alla vita pubblica e ad integrarsi nella società, questo è importante perché le persone non siano escluse dal vivere la città. Per questo diventa fondamentale che sia assicurata una reale accessibilità agli esercizi commerciali (anche quelli esistenti che non sono oggetto di interventi di ristrutturazione e, in generale, alle strutture aperte al pubblico) e di tutte le attività aperte al pubblico che sono alla base della socializzazione dei cittadini (strutture ricettive, per la ristorazione, per la cultura e lo spettacolo).
 Sarebbe importante, inoltre, che il Comune spinga i condomini residenziali a migliorare l'accessibilità. Al di là della normativa vigente, è opportuno promuovere una cultura dell'accessibilità che favorisca interventi che migliorino la fruibilità per tutti, non solo per le persone con disabilità in carrozzina.
 Un altro tema è quello delle “rampe su suolo pubblico”: la dove non è possibile garantire all'interno l'accesso alla struttura (sia essa residenza o edificio aperto al pubblico) non c'è altra soluzione che realizzare uno scivolo/rampa su suolo pubblico.
Ad oggi questi interventi sono disciplinati come intervento di “occupazione di suolo pubblico” (al pari di quelli dei bar che mettono i tavolini sul marciapiede) con una procedura complessa e con i relativi oneri per la tassa di occupazione del suolo pubblico. Sarebbe importante che - pur nel rispetto della fruibilità del marciapiede, dei vincoli tecnici e delle necessarie garanzie di sicurezza - sia reso possibile, e agevole, intervenire in questa direzione.
 Elevatori per disabili con corsa superiore ai 4 metri: la normativa - DM 236/89 Art. 8.1.3 “Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4...” - parlando di elevatori parla di corsa “di norma” non superiore a 4 m: la dicitura (in parte ambigua e per altro interpretata in modo non rigido dagli stessi estensori del decreto) non indica in modo deciso un limite (non sono ammessi elevatori con corsa oltre i 4m) ma un parametro orientativo. Il tutto è ormai superato a livello normativo dalla Direttiva Macchine1 - normativa europea recepita dalla normativa italiana - che disciplina in modo più preciso del DM 236/89 questo tipo di impianti.
Gli Uffici Tecnici del Comune di Milano - da quanto ci riferiscono i nostri progettisti - non considerano la Direttiva Macchine una “norma edilizia” e quindi restano fermi ad un'interpretazione rigida del DM 236/89. In questo modo ogni installazione per più di un piano (oltre i 4 metri) non può essere realizzata con una SCIA (come invece si può fare per gli ascensori) ma deve essere presentato un Permesso di Costruire in Deroga. Questo comporta per l'Accessibilità (e per le persone con disabilità) un aggravio in termini procedurali, di tempi e in definitiva di costi. Non c'è ragione che - nel rispetto della direttiva macchine - gli ascensori possano essere installati con un una SCIA e gli elevatori no. Chiediamo quindi che nel Regolamento Edilizio si esprima con chiarezza la possibilità di installare - senza bisogno di deroga - elevatori per il trasporto di persone (o di persone disabili) con corsa anche superiore a 4 m, nel rispetto della normativa (Direttiva Macchine).
 Accessibilità alle parti comuni e agli interrati per gli edifici con deroga dell'ascensore: in relazione “agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori” vogliamo chiarire e precisare (perché è stato oggetto di gravosi contenzioni legali) che l'articolo di legge non prevede una deregolamentazione generale dell'Accessibilità delle parti comuni, ma solo la “deroga ai meccanismi per l'accesso ai piani superiori”. Quindi resta comunque l'obbligo a rendere accessibili le parti comuni a piano terra e l'accesso alle parti comuni degli interrati
1 La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) è recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41) e sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L 331 del 07.12.1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989). Tale direttiva è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009.
(ad esempio box, cantine, locali pattumiera, ecc.). Visto che l'Art. 78 riporta questa possibilità di deroga - con riferimento alla normativa - si richiede che venga precisato il rispetto dell'accessibilità delle parti comuni a piano terra e ai piani interrati.
Altre considerazioni
 Distinzione tra Edifici Esistenti e Nuova Costruzione (o similare): è fondamentale distinguere tra interventi di nuova costruzione (o di trasformazione che modificano radicalmente l'edificio) e interventi sull'esistente. Nel primo caso il rispetto della normativa vigente (L 13/89 + DM 236/89 e LR 6/89) deve essere tassativo e inderogabile; nel secondo caso l'approccio sarà necessariamente di “compromesso” (cum pro mitto = migliore soluzione ottenibile), evitando di arrivare a soluzioni vessative (imposizioni senza senso) o a soluzioni formalmente corrette sulla carta, ma assolutamente non funzionali nella realtà (come spesso accade).
E' importante favorire una reale accessibilità, non un formale rispetto della normativa.
 Deroghe a “sfavore” e soluzioni alternative: la norma prevede l'impossibilità “impiantistica o strutturale”2. Questo principio deve essere salvaguardato, altrimenti no viene data “via di uscita” in situazioni estreme (sull'esistente) in cui non sia possibile intervenire per l'accessibilità. L'obiettivo – a nostro avviso – dovrebbe essere quello di passare da una “norma formale” ad una “norma sostanziale” che produce effettivamente una miglioramento dell'ambiente costruito. E' importante, però, che questo non diventi la scusa per non adeguare, per cui diventa fondamentale dimostrare che non ci sono altre soluzioni e che la soluzione in deroga (al di là dei limiti della norma) o la deroga “assoluta” (non adeguare) sia motivata da un'effettiva valutazione dell'accessibilità. La norma stessa prevede la possibilità di proporre soluzioni alternative3. Al fine di non rendere arbitrarie queste soluzioni, potrebbe essere utile (possibilità aggiuntiva, non obbligo di legge) produrre una relazione/valutazione da parte di una figura professionale che abbia maggiori competenze in materia (si pensi ad esempio ai Terapisti Occupazionali che si occupano di adeguamento dell'ambiente per la persona con disabilità o a Progettisti esperti di accessibilità).
 Interventi di Adattamento e contributi Legge 13: noi associazioni distinguiamo tra interventi di Adattamento (alle esigenze delle persone) e interventi di Adeguamento (alla normativa). Se da un lato risulta pacifico che interventi su parti comuni (o parte al pubblico) degli edifici debbano essere conformi alla normativa, questo non avviene all'interno dell'Alloggio dove spesso le persona adattano e personalizzano l'ambiente domestico in funzione delle loro specifiche esigenze. 2 DM 236/89 - Art. 7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
3 DM 236 Art 7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottointese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.)
In questo senso anche la normativa (Legge 13/89) all'art. 84 individua, come condizione, la presenza di una barriera che costituisce handicap per la persona, ma non viene detto che la soluzione di rimozione delle barriere architettoniche debba essere necessariamente a norma, quanto debba rimuovere l'ostacolo per la persona. Ora, se è evidente che all'interno delle parti comuni del condominio o in ambienti aperti al pubblico, in cui la soluzione accessibile debba essere usufruita da più persone, è necessario che vengano rispettate le prescrizioni di norma, questo criterio non trova applicazione - a nostro avviso - all'interno dell'ambito privato. Molte volte, infatti, all'interno delle abitazioni è possibile abbattere le barriere e assicurare alla persona maggiore autonomia e mobilità, anche senza arrivare ad adeguarsi a dimensioni e parametri previsti dalla norma (si pensi al bagno dove si possono rimuovere vasca e bidet, per avere più spazio, senza necessariamente garantire gli spazi di manovra/rotazione indicati dalla normativa).
 Marciapiedi - pendenze trasversali - Art. 81: da parte delle Associazioni e delle persone disabili emerge l'importanza di richiamare con attenzione la prescrizione di leggere della pendenze trasversali (max 1%), allo stesso modo in corrispondenza dei passi carrai sarebbe meglio prevedere la pendenza nella parte terminale, in modo da non inclinare trasversalmente il percorso. Questo aspetto negativo (pendenza trasversale eccessiva) rende molto disagiata la mobilità delle persone in carrozzina (manuale o elettrica) e delle persone con stampelle o deambulatore che devono percorrere un percorso inclinato lateralmente (e le pendenze che si trovano in giro superano a volte di molto il limite dell'1%, anche in interventi di nuova realizzazione). Questo - molte volte - spinge le persone in carrozzina ad abbandonare il marciapiede e ad utilizzare la sede stradale. Allo stesso tempo si sottolinea l'importanza delle segnalazioni tattili per gli attraversamenti, sopratutto là dove sono previsti scivoli per le persone in carrozzina, che, però, non permetto alla persona non vedente di percepire il limite del marciapiede.
RingraziandoVi ancora per la disponibilità a condividere con noi questo importante processo decisionale, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti.
Per LEDHA Milano
Il Presidente
Dott. Marco Rasconi
Cell: 338 6337588
4 L 13/89 - Art. 8 “Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap [...]”
Dott. Pierfrancesco Majorino, Assessore Sanità e Servizi Sociali
Dott. Claudio Carcano, Responsabile Servizi Residenzialità
Dott. Claudio Minoja  Responsabile di Settore
Dott. Marco Cormio Presidente Commissione Politiche Sociali
Roberto Morali   Direttore LedhaMilano





                                                                                              Milano 14 novembre 2013

Oggetto: Pronto Intervento

Con la presente il Coordinamento dei CDD Milanesi intende protestare per il protrarsi della situazione di blocco dei Pronto Intervento.
Sappiamo che questo blocco è una conseguenza del mancato scorrimento delle liste di attesa degli RSD, siamo a conoscenza della mancanza di stanziamenti che ha provocato il blocco dei servizi, ma la situazione sta diventando insostenibile.
Non è possibile pensare che i genitori si possano “arrangiare” per collocare i figli nelle situazioni di emergenza.
Già è successo più volte che famiglie in difficoltà di salute si siano rivolte all’Assessorato, ricevendo risposte negative.  Il settore Disabilità è a conoscenza come noi che gli Enti Gestori che prestano servizio di “Pronto Intervento”, chiedono un contributo minimo di 84€ fino a 90€ giornalieri.
E’ paradossale che a tutt’oggi non sia stato risolto il patto di accreditamento con gli Enti Gestori che gestiscono questi servizi Essenziali.
Milano Salute che gestiva il servizio, non lo gestisce più dal luglio 2013 perché non è stato rinnovato il contratto. Le indicazioni sono state di rivolgersi al numero verde anziani   800.777.888.
La situazione che sembrava provvisoria e di emergenza si sta protraendo oltre ogni limite accettabile.
Abbiamo famiglie con casi di Alzheimer che devono sopravvivere con i loro mezzi, genitori che devono rimandare urgenti interventi chirurgici perché non sanno dove collocare i figli, famiglie dove uno dei genitori è mancato e il genitore superstite ha dovuto arrangiarsi e nei casi di maggiore difficoltà collocare a pagamento il proprio congiunto presso una struttura disponibile.

Chiediamo che venga urgentemente sbloccato il servizio di “Pronto Intervento” essendo lo stesso un servizio ESSENZIALE.
Con l’occasione segnaliamo il caso di un genitore  del Gonzaga.
Il Genitore si è presentato alla nostra Assemblea mensile in Bonola, lamentando disperato che la moglie è grave e in attesa di ricovero ospedaliero, che egli stesso non è in grado da solo di accudire la figlia  Rosalia che frequenta il CDD Gonzaga, che non ha i soldi per pagare un soggiorno della figlia presso una struttura a pagamento, che si è recato presso la direzione del suo CDD ricevendo risposta negativa, stessa risposta negativa ha avuto dagli NDD e dall’Assessorato in via S. Tomaso.


Chiediamo quindi un intervento urgente per sbloccare queste situazioni paradossali.
Attendiamo una risposta risolutiva per il caso del Sig. Sanfilippo e una risoluzione del problema dei “Pronto Intervento” nella Città di Milano, sperando di non dover ricorrere alla stampa per denunciare questo ulteriore schiaffo alla disabilità.


Cordiali Saluti






                                                                                              Pinuccia Pisoni,

                                                                                              Presidente