ISEE: verso il nuovo decreto
La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (nota come manovra Salva-Italia) ha
previsto, all’articolo 5, un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Questo decreto dovrà rivedere sia le
modalità di determinazione che i
campi di applicazione dell’
indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE). Il decreto doveva essere approvato, sentite anche le competenti
Commissioni parlamentari, entro la fine di maggio del 2012, ma al
momento è ancora in fase di elaborazione presso le sedi ministeriali.
Si
tratta di un intervento che interessa milioni di famiglie italiane:
l’ISEE è uno strumento per ponderare il reddito di un nucleo familiare.
Considera, attualmente, tutti i redditi IRPEF dei componenti, il 20% del
patrimonio della famiglia e sottopone la somma risultante ad una scala
di equivalenza: quanto più numeroso è il nucleo, tanto più basso sarà
l’ISEE.
È uno strumento che ha la sua logica, ma che viene usato attualmente
solo per alcune prestazioni sociali agevolate, non per tutte. Per altre
ci si riferisce al reddito IRPEF (ad esempio per le pensioni di
invalidità); per altre ancora al reddito dell’interessato e del coniuge
(assegno sociale).
La determinazione dell’ISEE è attualmente disciplinata dal Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (e successive modificazioni e
regolamentazioni).
Intervenire sull’ISEE significa, innanzitutto, modificare i suoi tre elementi costitutivi e cioè:
a) l’indicatore della situazione reddituale (ISR);
b) l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP);
c) le scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo.
Inoltre significa ridefinire i campi di applicazione (a quali servizi
prestazioni si applica) e decidere se, in taluni casi, anziché all’ISEE
dell’intero nucleo ci si debba riferire alla sola situazione del
singolo cittadino che richiedere prestazioni agevolate.
Tutto ciò dovrà essere rivisto e, rispetto alle
nuove modalità di calcolo, l’articolo 5 citato fissa i seguenti principi ispiratori del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
- adottare una definizione di reddito disponibile
che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione
fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti della famiglia nonchè dei pesi dei carichi
familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone
disabili a carico;
- permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.Rispetto invece ai campi di applicazione,
il secondo periodo dell’articolo 5 rimanda al medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare le
agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura
assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere
più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla
soglia individuata con il decreto stesso.
- migliorare la capacità selettiva
dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte
relative;
Le preoccupazioni
Le preoccupazioni maggiori, nate già all’indomani dell’approvazione
della Legge 214/2011 e aumentate in questi mesi, si possono così
sintetizzare:
- per il calcolo del nuovo ISEE ci si riferisca anche a pensioni,
indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi;
- l’ISEE calcolato con le nuove modalità sia più svantaggioso per le
famiglie italiane e, in particolare, per quelle in cui sia presente
una persona con disabilità;
- il nuovo limite ISEE si applichi anche alle provvidenze
assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi, sordi compresa
l’indennità di accompagnamento e l’indennità di comunicazione fino ad
oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito.
Si tratta di preoccupazioni più che motivate, anche perchè non si può
dimenticare che l’indicazione di rivedere l’ISEE è contenuta
all’interno di una norma di rigido contenimento della spesa e a poco
valgono le rassicurazioni circa gli intenti equitativi o di
razionalizzazione.
Verso il nuovo decreto
Negli ultimi due mesi il Ministero del Lavoro ha elaborato diverse
stesure del decreto di ridefinizione dell’ISEE e confrontandosi, oltre
che con altri referenti istituzionali, anche con le organizzazioni
sindacali, le associazioni delle persone con disabili, le Regioni e i
Comuni.
In questo momento si è giunti ad una bozza piuttosto
definita, anche se passibile di ulteriori correzioni, prima di essere
sottoposta all’esame (consultivo) del Parlamento.
Le analisi che seguono, si basano su tale bozza provvisoria che potrebbe, quindi, essere modificata nelle prossime settimane.
Si tratta di un testo molto tecnico, visto l’ambito trattato, del quali esponiamo i tratti salienti, sorvolando su altri.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR)
Nella normativa finore vigente vengono computati i redditi
(complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da
dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
La reale novità introdotta dall’articolo 5 è l’inclusione nell’ISR della percezione di
somme anche se
esenti da imposizione fiscale.
La bozza di decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che
debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre
al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche:
- il reddito figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
- trattamenti a qualsiasi titolo percepiti da Amministrazioni pubbliche.
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazione);
Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto:
- pensione sociale;
- tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi
- assegno di maternità;
- voucher o contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
- assegni di cura;
- indennità agli invalidi del lavoro;
- contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere
architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati;
- ogni altro contributo pubblico.
Tutte queste voci nella normativa ancora vigente non sono computate.
Franchigie e detrazioni
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune
franchigie:
- per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel
contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000;
- per chi risiede in abitazione di proprietà, una franchigia pari a
5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;
- 3500 euro di franchigia per ogni persona con disabilità media (più
sotto ne specifichiamo il significato) presente nel nucleo;
- 5000 euro di franchigia per ogni persone disabilità grave o non autosufficiente presente nel nucleo.
Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere
detratte alcune spese:
- le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani
guida (detraibili in denuncia dei redditi), nonché le spese mediche e
di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia dei
redditi) fino ad un massimo di 6000 euro
- le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza
personale (solo se regolarmente assunti direttamente) fino ad un
massimo di 5000 euro; questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone non autosufficienti.
Riassumendo: nei nuclei familiari in cui è presente una persona con
disabilità, si sommeranno oltre ai redditi, anche altre somme (es.
indennità di accompagnamento o assegno di cura); si potranno detrarre
alcune spese (sempre che siano dimostrabili) e vi sarà una franchigia
differenziata.
Scompare dalle scale di equivalenza il parametro
aggiuntivo dello 0.50, precedentemente riconosciuto per i nuclei in cui
fosse presente una persona con disabilità con invalidità superiore al
66%.
Le disabilità
È indispensabile, a questo punto, spiegare cosa si intenda per
disabilità media,
disabilità grave,
non autosufficienza,
poiché le diverse condizioni comportano un diverso trattamento. Il
Ministero, nel tentare di elaborare una non facile definizione, si è
“scontrato” con il ben noto marasma degli inquadramenti vigenti delle
diverse invalidità.
Disabilità media: minori
invalidi titolari di indennità di frequenza, invalidi civili dal 67 al
99%; Sordi prelinguali; invalidi per servizio terza e seconda categoria;
invalidi per lavoro 50-79%, invalidi INPS.
Disabilità grave:
invalidi civili al 100%, Ciechi civili parziali, invalidi per lavoro
80-100%, invalidi per servizio prima categoria, inabili INPS.
Non autosufficienza:
titolati di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi civili),
invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e
continuativa, inabili INPS con diritto all’assegno per l’assistenza
personale e continuativa, invalidi per servizio con diritto all’assegno
di superinvalidità.
La bozza di decreto non propone alcun riferimento alla certificazione di handicap (Legge 104/1992).
Per comprendere il
reale impatto di questa formulazione dei nuovi criteri (che ci auguriamo possano essere profondamente rivisti), rimandiamo alle
simulazioni in fondo all’articolo.
L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente
patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso
nel calcolo dell’ISEE.
Nella bozza di decreto la definizione di patrimoni (mobiliari e
immobiliari) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente.
L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare
mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE.
È inclusa nell’elenco dei fabbricati anche la casa di abitazione: i valori computati sono quelli adottati anche per l’IMU.
Dal
valore di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, l’ammontare
dell’eventuale debito residuo derivante da un eventuale mutuo.
Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il
valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, è
considerato in proporzione pari a tre quarti.
Anche sul patrimonio
mobiliare (azioni, titoli, partecipazioni azionarie, masse patrimoniali
ecc.) è prevista una franchigia massima di 5.000 euro.
Il totale
dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel
calcolo finale del ISE. Viene cioè sommato all’Indicatore della
Situazione Reddituale, prima di essere diviso per i parametri delle
scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
Le scale di equivalenza
L’articolo 5 indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi
di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia
presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo
significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di
quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo
familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).
Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.
Numero componenti
|
Parametro
|
1
|
1,00
|
2
|
1,57
|
3
|
2,04
|
4
|
2,46
|
5
|
2,85
|
Nella bozza di decreto in via di definizione la tabella rimane uguale, ma vengono modificati i parametri aggiuntivi e cioè:
-
incremento di 0,35 per ogni ulteriore componente;
-
maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:
a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in
presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in
cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di
lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei
redditi dichiarati.
Nella sostanza i parametri aggiuntivi favoriscono maggiormente quelle
famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini.
Scomparirebbe, invece, il parametro aggiuntivo dello 0,5 attualmente previsto
“per
ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore
al 66%. “Il motivo, teoricamente, è attribuibile alla
contemporanea introduzione della franchigia di 3500 e 5000 euro
rispettivamente per le “disabilità medie” e per le “disabilità gravi” o
“non autosufficienze”.
L’introduzione della franchigia al posto del parametro aggiuntivo dovrebbe avvantaggiare di più i redditi più bassi.
Come si applica l’ISEE?
Uno dei maggiori problemi applicativi attuali, che peraltro generano
contenzioso, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con
notevole discrezionalità nel definire l’ISEE e, quindi, i relativi
limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare un criterio unico di calcolo e di
applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è
chiaramente indicato nella bozza di decreto in via di elaborazione.
L’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle
prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione.
Tuttavia la bozza di decreto prevede comunque una “via di fuga” per
le Regioni e i Comuni: quando “necessario” possono prevedere, accanto
all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare
specifiche platee di beneficiari.
Questo potrebbe consentire di
introdurre altri elementi “restrittivi” quando l’ISEE non consenta di
ridurre i potenziali utenti “agevolati”.
Il rischio è che l’attuale contenzioso si trasferisca dall’ISEE ai “criteri ulteriori” che gli enti possono adottare.
ISEE familiare o ISEE individuale
Un altro dei rilevanti motivi di contenzioso di questi anni in ambito
di partecipazione alla spesa, è stato il condizionamento negativo
all’opportunità di considerare il solo ISEE (o reddito) personale e non
quello familiare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate
assicurate nell’àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura
sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo
diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave.
La bozza di decreto affronta anche questo aspetto: in alcuni
specifici casi non si farà più riferimento alla composizione “classica”
del nucleo familiare, ma ad una composizione più “vantaggiosa”.
In quali casi? Per le p
restazioni agevolate di natura socio-sanitaria
e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni
dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla
loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di
natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.
In questi casi il nucleo familiare è composto, oltre che dal
beneficiario (solo se maggiorenne) dal coniuge, dai figli minori di anni
18, nonché dai figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono
presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono
computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Un esempio: persona paraplegica,
coniugata, con due figli minori e la suocera convivente; il nucleo di
riferimento esclude la suocera ed vengono computate 4 persone (parametro
2,46 + eventuali maggiorazioni).
Un altro esempio: maggiorenne
con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo
caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli e il nucleo
di riferimento è di una persona, cioè il beneficiario stesso (parametro
1).
Nella sostanza
non esiste più l’ISEE individuale come previsto dalla pur controversa normativa attuale.
L’ipotesi prospettata tende a favorire persone adulte con disabilità
gravi che vivono in famiglia e che, verosimilmente, non sono in grado di
costituire un proprio nucleo familiare. Sono al contrario svantaggiati
le persone con disabilità che abbiano costituito una propria famiglia.
Va sottolineato, invece, che questa ipotesi “di favore” non riguarda i minori.
Su quali prestazioni si applica l’ISEE
Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il
decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze
di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono
essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore
alla soglia individuata con il decreto stesso.
Nella bozza di decreto sono individuate le nuove soglie solo per due
tipologie di assegni di sostegno al reddito. Le nuove soglie, che
entreranno in vigore dal primo gennaio 2013 riguardano:
-
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8500 euro)
-
l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.500 euro.
Non sono fissate, al momento, soglie ISEE per l’indennità di
accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre
prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili.
Come detto, il testo-bozza del decreto è ancora in fase di
ridefinizione. È, quindi, possibile che nelle prossime settimane
intervengano aggiustamenti o correzioni migliorative.
28 giugno 2012
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org
Simulazioni - comparazione indicatore situazione reddituale (ISR)
Le simulazioni che seguono si riferiscono ai soli indicatori della
situazione reddituale, dando per fissa ed eguale la situazione
patrimoniale (sulla quale non incide la presenza di una persona disabile
nel nucleo).
Le simulazioni evidenziano gli effetti delle misure introdotte dal decreto in via di elaborazione e cioè:
-
computo delle provvidenze assistenziali agli invalidi civili ai fini
dell’ISR (indicatore della situazione reddituale), inclusi voucher,
bonus, assegni di cura, contributi per la vita indipendente;
-
eliminazione del parametro aggiuntivo di 0,50 previsto in precedenza
nel caso di presenza nel nucleo di una persona con invalidità
superiore al 66%;
-
introduzione della deduzione forfettaria di 3500 euro per ogni
persona con disabilità media e 5000 per ogni persona con disabilità
grave o non autosufficiente presente nel nucleo
-
introduzione della deduzione fino a 6000 euro per spese sanitarie per disabili;
-
introduzione della deduzione fino a 5000 euro delle spese per
badanti e assistenza personale riservata ai soli non autosufficienti
Caso 1.
Famiglie di 4 componenti; con identico reddito IRPEF (35.000)
Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: minore con disabilità, titolare di indennità di frequenza. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave,
titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un contributo per
l’assistenza domiciliare (totale 5000 euro). 2000 euro di spese
sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente
con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo
in forma di voucher (totale 12000 euro). 2000 euro di spese sanitarie
annue. 9000 euro di spese per badanti, di cui solo 5000 ammesse.
|
Domani
|
Ieri
|
A. 4 componenti senza disabili
|
14227,6
|
14227,6
|
B. 4 componenti figlio disabilità media
|
13406,5
|
11824,3
|
C. 4 componenti figlio disabilità grave
|
13414,6
|
11824,3
|
D. 4 componenti figlio non autosufficiente
|
14227,6
|
11824,3
|
Caso 2.
Famiglie di 2 componenti; con identico reddito IRPEF (25.000)
Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: minore con disabilità, titolare di indennità di frequenza. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave,
titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un contributo per
l’assistenza domiciliare (totale 6000). 2000 euro di spese sanitarie
annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente
con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo
per l’assistenza domiciliare (totale 14000). 2000 euro di spese
sanitarie annue. 7000 euro di spese per badanti, di cui solo 5000
ammesse.
|
Domani
|
Ieri
|
A. 2 componenti senza disabili
|
15923,6
|
15923,6
|
B. 2 componenti, uno disabile medio
|
14636,9
|
12077,3
|
C. 2 componenti, uno disabilità grave
|
15286,6
|
12077,3
|
D. 2 componenti, uno non autosufficiente
|
17197,5
|
12077,3
|
Caso 3.
Famiglie di 3 componenti; con identico reddito IRPEF (30.000)
Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: persone con disabilità, titolare di assegno ai. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave,
titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un voucher per
l’assistenza indiretta. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente
con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo
per la vita indipendente. 3000 euro di spese sanitarie annue. 7000 euro
di spese per badanti, di cui solo 5000 ammesse.
|
Domani
|
Ieri
|
A. 3 componenti senza disabili
|
14705,9
|
14705,9
|
B. 3 componenti, uno con disabilità media
|
13225,5
|
11811,0
|
C. 3 componenti, uno con disabilità grave
|
13235,3
|
11811,0
|
D. 3 componenti, uno non autosufficiente
|
15343,1
|
11811,0
|
Simulazioni su famiglie con non autosufficienti che
percepiscono contributi in forma di assegni di cura o di contributi su
progetti per la vita indipendente.
Da far notare che nella maggioranza delle Regioni le spese per
l’assistenza personale devono essere effettivamente documentate e quindi
sostenute. Spesso, quindi, le spese per badanti o assistenti sono molto
superiori al limite di 5000 euro previsto dalla bozza di decreto.
Caso 4.
Famiglie di 4 componenti; con identico reddito IRPEF (35.000)
Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: minore con disabilità, titolare di indennità di frequenza. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave,
titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un contributo per
l’assistenza domiciliare. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente
con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo
per la vita indipendente (1500 euro/mese). 6000 euro di spese sanitarie annue. 12000 euro di spese per badanti, di cui però solo 5000 ammesse alla detrazione.
|
Domani
|
Ieri
|
A. 4 componenti senza disabili
|
14227,6
|
14227,6
|
B. 4 componenti figlio disabilità media
|
13406,5
|
11824,3
|
C. 4 componenti figlio disabilità grave
|
13414,6
|
11824,3
|
D. 4 componenti figlio non autosufficiente
|
18821,1
|
11824,3
|
Caso 5.
Famiglie di 3 componenti; con identico reddito IRPEF (30.000)
Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: persone con disabilità, titolare di assegno ai. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave,
titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un voucher per
l’assistenza indiretta. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente
con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo
per la vita indipendente (1500 euro/mese). 6000 euro di spese sanitarie annue. 12000 euro di spese per badanti, di cui però solo 5000 ammesse alla detrazione.
|
Domani
|
Ieri
|
A. 3 componenti senza disabili
|
14705,9
|
14705,9
|
B. 3 componenti, uno con disabilità media
|
13225,5
|
11811,0
|
C. 3 componenti, uno con disabilità grave
|
13235,3
|
11811,
|
D. 3 componenti, uno non autosufficiente
|
20245,1
|
11811,0
|