domenica 2 dicembre 2012

la tassa sui disabili del comune di Milano

Con la sentenza n. 5185/2011 del 31 maggio 2011, depositata in Segreteria il 16 settembre 2011, il Consiglio di Stato ha confermato in modo inequivocabile che gli assistiti, qualora si tratti di soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi. Il Consiglio di Stato ha fondato la sua decisione anche sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009, affermando quanto segue: «La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile (v. l’articolo 3, che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che
 nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici)». Si ricorda che le norme di legge riguardanti i soggetti con handicap grave sono identiche a quelle concernenti gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
 
 Nella sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011, depositata in Segreteria il 16 marzo 2011, la Sezione quinta del Consiglio di Stato ha stabilito che l’evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell’intero territorio nazionale» a
 cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi».
 
 le prestazioni relative ai centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza» e che «gli Enti locali coinvolti sono (…) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».
 
Io chiedo una cosa: se il minimo vitale per il 2012 è di 591 € e un disabile grave percepisce circa 492,97 e al mese di accompagno, come è possibile che una colonia estiva di 15gg la facciano pagare 2500€ e un soggiorno in RSD per un mese costi 3000 €? Dove li trova questi soldi il disabile grave?
 
Risposta di Luca:
Legittimamente io ritengo che anche l'iniquità sia un principio da cui stare alla larga e, ripeto, non è equo che alcuni paghino ed altri incassino
8-9-10.000 euro al mese!!!
Quindi, per favore dite che qualche familiare non è daccordo con alcuna compartecipazione poichè ritiene che le tasse debbano servire a questo.
Se c'è qualcosa da tagliare dovrebbero essere gli emolumenti e poi si vede di partecipare a mettere quello che manca.
Grazie
Luca

2 commenti:

  1. Buongiorno,
    posso cortesemente avere qualche riferimento in più su questa tasa che il Comune di Milano vuole applicare sui disabili?
    Grazie
    Rita Cosenza

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  2. al momento non c'è niente di ufficiale. Di sicuro Il Comune di Milano vuole una "partecipazione alla spesa" da parte delle famiglie dei ragazzi disabili che fequentano i CDD Milanesi, ma non c'è chiarezza su come introdurla. Bocciata una tassa uguale per tutti, si ragiona sull'ISEE familiare, visto che la 130 (ISEE individuale, legge del 2000 mai applicata per mancanz a di decreti attuativi) non la vuole applicare nessuno.

    Noi famiglie dei disabili gravi ci opponiamo, vediamo la compartecipazione alla spesa come una "tassa" e un disconoscimento delle nostre fatiche e del nostro impegno.
    Avrebbe un senso un calcolo su un ISEE familiare con un tetto alto, è tutto da discutere. Dopo le elezioni sicuramente arriveranno ad una definizione.

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